Art. 8.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 7:

          a) ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

          b) per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del Comitato parlamentare può essere opposto il segreto di ufficio;

          c) è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato;

 

Pag. 15

          d) si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.